Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013 il decreto ministeriale del 27 dicembre 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. Con riferimento all’anno 2012, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, è concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, nel limite del 2,25% della retribuzione contrattuale complessivamente percepita. Tale limite, tuttavia, potrà essere rideterminato entro il 30 ottobre dell’anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’Inps. Al riguardo, le risorse stanziate per il finanziamento della misura ammontano a 650 milioni di euro e risultano attribuite per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% a quella territoriale. Sono escluse dal campo di applicazione le pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relative ai comparti del pubblico impiego. Lo sgravio si applica ai contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro nella misura di 25 punti percentuali e sull’intera quota a carico dei lavoratori, calcolati in relazione a tali erogazioni di secondo livello. Ai fini della fruizione del beneficio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono: 1.essere sottoscritti dai datori di lavoro e organizzazioni sindacali e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei datori ovvero dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DTL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale; 2.prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Le imprese avranno una riduzione del 25% sui contributi previdenziali a loro carico sull’erogazione ammessa allo sgravio; i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risultato ammesso al beneficio. La concessione del beneficio è subordinata, inoltre: alla condizione che i dipendenti del soggetto richiedente non abbiano percepito nell’anno solare di riferimento trattamenti economici inferiori all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; al rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. La procedura prevede che i datori di lavoro, inoltrino, esclusivamente per via telematica, apposita domanda all’Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. La domanda deve contenere: a.i dati identificativi dell’azienda; b.la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c.la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro; d.l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e.ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.