Tribunale Torino 14 febbraio 2013 ha dichiarato “l’illegittimità dell’ipotesi di accordo del 22gennaio2013 nella parte in cui prevede la corresponsione dell’una tantum a copertura dell’intero periodo di vacanza contrattuale in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dal lavoratore […]”. E ancora: “Chiarito ciò, e considerato che le maggiorazioni dovute dalla retribuzione tabellare a seguioto dell’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art...
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