Tribunale Torino 14 febbraio 2013 ha dichiarato “l’illegittimità dell’ipotesi di accordo del 22gennaio2013 nella parte in cui prevede la corresponsione dell’una tantum a copertura dell’intero periodo di vacanza contrattuale in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dal lavoratore […]”. E ancora: “Chiarito ciò, e considerato che le maggiorazioni dovute dalla retribuzione tabellare a seguioto dell’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 145 del CCNL scaduto sono somme maturate dai lavoratori mese per mese e quindi si riferiscono a prestazioni già rese dai dipendenti degli istituti di vigilanza al momento della stipulazione dell’ipotesi di accordo del 22gennaio2013, è indubbio che la previsione di una soma forfettaria a copertura dell’intero periopdo di vacanza contrattuale sia inferiore rispetto a quella già maturata dai lavoratori, e quindi già entrata di diritto nel loro patrimonio, costituisca una lesione dei diritti di costoro e conseguentemente da considerarsi illegittima”.